BANDO PER LA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2017/2018
Ai sensi dell’art.27 della Legge 23.12.1998 n.448
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Vista la D.G.R. n.1379 del 30.11.2016;
Rende Noti criteri e modalità di concessione del contributo come di seguito specificato:
Art.1
Spese ammesse a contributo
- Il contributo può essere concesso per l’ acquisto di libri di testo e strumenti didattici alternativi indicati dalle Istituzioni Scolastiche nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime, che il richiedente ha già sostenuto in relazione all’anno scolastico 2017/2018;
- È esclusa la spesa per l’acquisto di dizionari;
- Il contributo può essere concesso solo per la spesa documentata;
- In caso di acquisto di strumenti alternativi sarà riconosciuto il solo massimale previsto dal Decreto di acquisto dei libri di testo
Art.2
Requisiti di ammissione
- Il contributo può essere richiesto da persone fisiche, iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il domicilio fiscale in Italia;
- Il richiedente deve:
- a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne)
- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
- studente se maggiorenne
- b) appartenere ad un nucleo familiare con ISEE in corso di validità (il valore ISEE deve essere determinato sulla base del NUOVO MODELLO ISEE ai sensi del DPCM 159/13)
- Da 0 a 11.305,72 (fascia 1)
- Da 11.305,73 a 15.493,71 (fascia 2)
- Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola secondaria di II grado
Art.3
Importi del contributo
- Per gli studenti appartenenti alla prima fascia il contributo, compatibilmente con le risorse disponibili, è volto alla copertura dell’intera spesa;
- Per gli studenti appartenenti alla seconda fascia il contributo sarà calcolato in base alla proporzione diretta tra spesa sostenuta ed eventuali risorse disponibili dopo la copertura della prima fascia e comunque non potrà superare il 50% della spesa sostenuta e documentata;
- La percentuale è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili;
Art.4
Cumulabilità con altri contributi
- Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri, se non riconosciuto per intero;
- in ogni caso, il contributo non può superare la spesa complessiva sostenuta;
- se, al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha già ottenuto la concessione anche di altri contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già ottenuti.
Art.5
Modalità di presentazione della domanda
Il richiedente dovrà compilare la domanda, utilizzando l’apposito modello in distribuzione presso lo Sportello Pubblico del Comune o scaricabile dal sito istituzionale e consegnarla all’Ufficio Protocollo del Comune di Acerenza entro le ore 13,00 del giorno 10 gennaio 2018 allegando:
- Copia delle fatture di acquisto dei libri di testo;
- Copia, non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Non saranno ritenute ammissibili le domande pervenute oltre la scadenza e/o non corredate della documentazione richiesta.
Art.6
Cause di esclusione dal contributo
Sono cause di esclusione dal contributo:
- a) La compilazione della domanda in difformità da quanto previsto dal bando;
- b) la compilazione errata e/o incompleta della domanda;
- c) l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti:
uno dei genitori dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
il tutore che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
lo studente iscritto (se maggiorenne);
- l’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare
– superiore ad €.11.305,72, (fascia 1)
– superiore ad €.15.493,71 (fascia 2)
- il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile;
- il richiedente deve conservare la documentazione della spesa sostenuta per 5 anni, decorrenti dalla data di riscossione del contributo;
- se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporterà il rigetto della domanda e la richiesta di restituzione del contributo.
Art. 7
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà
- Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rese, il Comune o la Regione possono chiedergli l’esibizione della documentazione della spesa sostenuta.
- Se il richiedente non fornisce la documentazione della spesa sostenuta entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda è rigettata e decade dal contributo ottenuto.
Acerenza, 20.12.2017
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Filomena Di Bono